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INTRODUZIONE

L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA DEI DISABILI

La mancanza di occupazione è il problema più drammatico alla fine di questo secolo, ed investe tutti i paesi sviluppati nonostante i grandi processi di ristrutturazione nella globalizzazione del mercato.

Ma, se è duro per un cittadino “abile” trovare un lavoro, è ancora più duro per un disabile perché la disoccupazione costituisce un handicap “aggiuntivo” che blocca il soggetto in una situazione di totale passività e debolezza sociale.

Considerato che  il diritto alla piena occupazione è condizione essenziale alla democrazia, il diritto ad un lavoro compatibile per il disabile è il presupposto indispensabile per la sua autonomia e la sua libertà.

La legge  2 aprile 1968,  n. 482 ha svolto funzioni sostanzialmente burocratico-assistenziali nei confronti di cittadini disoccupati e sottoccupati, parte dei quali non erano neppure dei disabili, prevedendo l’assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, militari e civili, degli invalidi per servizio, degli invalidi civili, dei ciechi, dei sordomuti, degli orfani, delle vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, degli ex tubercolitici e dei profughi.

Dal 1982 si è avvertita la necessità di un nuovo strumento legislativo da riferirsi esclusivamente ai veri disabili, superando il formalismo giuridico dell’imposizione e prevedendo percorsi coordinati di riabilitazione, formazione ed inserimento lavorativo.

Dopo un lungo iter parlamentare, è stata approvata la legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23/03/1999 che ha riformato la disciplina delle assunzioni obbligatorie superando l’imposizione esclusivamente vincolistica della legge n. 482/1968, ancora in vigore, istituendo l’elenco unico per tutti i lavoratori disabili che aspirano a conseguire un’occupazione conforme alle proprie capacità.

Con il presente lavoro , attraverso una disamina attenta delle leggi di tutela dei disabili , si vuole ricostruire il percorso storico delle leggi su collocamento obbligatorio, il fondamento costituzionale delle norme in materia, facendo riferimento soprattutto alla legge 2 aprile 1968, n. 482 “Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private”, tuttora in vigore, fino al 17 maggio del 2000[1]; ed infine dall’analisi della legge n. 68/1999 esaminare se possano rinvenirsi i presupposti per una concreta tutela dei disabili ed un loro effettivo inserimento lavorativo.


[1] Sono entrate in vigore il 24 marzo 1999 le disposizioni di cui agli artt. 1 comma 4 (accertamento della disabilità civile nonché della permanenza dello stato invalidante, secondo i criteri indicati nell’atto di indirizzo e coordinamento emanato dal P.C.M. entro 120 giorni), 5 comma 1 (D.P.C.M. che individui le mansioni non compatibili nelle P.A., da emanarsi entro 120 giorni), 5 comma 4 (d.m. che individui le modalità di concessione degli esoneri parziali, da emanarsi entro 120 giorni), 5 comma 7 (leggi regionali che individuino criteri e modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento al Fondo Regionale dei contributi esonerativi, da emanarsi entro 120 giorni), 6 (individuazione degli uffici competenti ai sensi dell’art. 4 d.lgs. 469/97), 9 comma 6 secondo periodo (d.m. che individui la periodicità nell’invio dei prospetti ed il loro contenuto, da emanarsi entro 120 giorni), 13 comma 8 (d.m. che individui criteri e modalità di riparto tra le Regioni delle disponibilità del Fondo, nonché il procedimento per la concessione delle agevolazioni per le assunzioni, da emanarsi entro 120 giorni), 18 comma 3 (per 24 mesi, avviamento fuori graduatoria degli invalidi per lavoro e del personale militare e della protezione civile già iscritti negli elenchi della 482, con possibilità di riqualificazione professionale), 20 (norme di esecuzione per le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro 120 giorni).

 

 

 

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