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Giovedì, 25 Aprile 2002


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Attrezzature per il ristoro


Si ritiene che nella definizione di attrezzature a carattere ristorativo ricadano quelle attività che prevedono la somministrazione di pasti, come ristoranti, tavole calde, fast food, birrerie, paninoteche, self service, autogrill ecc. In generale, invece, sono da escludere da tale categoria gli esercizi commerciali come bar, caffè, gelaterie, pasticcerie che ricadono fra i luoghi aperti al pubblico trattati nella scheda 15. Tuttavia si ritiene opportuno precisare che, limitatamente a bar e caffè, qualora prevedano la somministrazione di piatti caldi, con cucina autonoma ed eventuale saletta, debbano essere compresi nella presente categoria

I locali destinati all'attività ristorativa devono essere VISITABILI.
A tale proposito:

  • ove previsti, deve essere riservata quota parte dei posti auto in parcheggio o autorimessa di pertinenza dell'edificio, nella misura e con le caratteristiche definite nella scheda 32
  • deve essere previsto almeno un percorso accessibile di collegamento dalla viabilità pubblica fino all'accesso dell'edificio
  • almeno una parte della sala di ristorazione deve essere raggiungibile da persone su sedia a ruote. In tale zona deve essere previsto anche uno spazio libero per la manovra o stazionamento di persona su sedia a ruote (ad esempio per l'attesa)
  • deve essere previsto almeno un servizio igienico accessibile
  • è inoltre opportuno considerare anche i percorsi a gli arredi fissi in modo che non costituiscano ostacolo o impedimento alla fruizione degli spazi di relazione ed ai servizi previsti
  • nei casi di interventi in edifici privati aperti al pubblico ove si presenti una effettiva impossibilità per il superamento di elementi di ostacolo (ad esempio per il grave pregiudizio di edifici o spazi vincolati, per assenza di spazio ecc.) deve essere garantito il requisito di VISITABILITA’
CONDIZIONATA mediante l'apposizione, in prossimità dell'accesso, di un pulsante di chiamata con l'apposito simbolo internazionale di accessibilità, al fine di consentire una fruizione assistita

IN PARTICOLARE

Nei caso di sale di ristorazione con posti fissi, sedute obbligate, panche comuni (quali mense aziendali, universitarie ecc.), si devono prevedere, in prossimità delle vie di esodo o di un luogo sicuro statico:
  • 2 posti a sedere ogni 400 o frazione di 400 con un minimo di 2, riservati a persone con ridotta capacità motoria
  • 2 spazi liberi su pavimento orizzontale, riservati a persone su sedia a ruote, dimensionati in modo tale da consentirne la manovra e lo stazionamento (si rimanda alla consultazione degli spazi di manovra riportati al capitolo 1.3)

ATTENZIONE! Le sedi di attività soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio, cioè con un numero di dipendenti superiore a 35, devono essere ACCESSIBILI. Tale requisito risulta garantito se si prevedono:
  • tutti i settori produttivi a tutti gli uffici amministrativi accessibili
  • un servizio igienico accessibile per ogni nucleo di servizi previsto
  • gli spogliatoi, i luoghi ricreativi a gli ambienti destinati a servizi accessori agevolmente fruibili anche da parte del dipendenti disabili
  • arredi fissi ed attrezzature previsti a disposti in modo tale da garantire una agevole fruibilita anche da parte di persona su sedia a ruote

 

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